La sentenza della Cassazione contribuisce a delineare il principio di assoluta indefettibilità del consenso del paziente al trattamento medico, anche nell’ipotesi in cui il paziente sia a sua volta medico. Il consenso del paziente, infatti, non può mai essere presunto ma deve sostanziarsi in un’effettiva manifestazione, conseguenziale a un’adeguata attività informativa. Il presente commento, partendo dalla rilevanza costituzionale del consenso informato, ripercorre gli snodi essenziali della sentenza, focalizzandosi in particolare sulla problematica dell’obbligo informativo, dei rimedi applicabili nel caso in cui esso sia violato e sul problema della ripartizione dell’onere della prova della mancata informazione. Si analizza infine il rapporto, cui pure fa riferimento la sentenza, tra diritto alla salute e diritto all’autodeterminazione.
Ragionamento presuntivo e consenso informato: il no della Cassazione al “consenso presunto” nel caso del paziente-medico (nota a CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 27 novembre 2012, n. 20984)
silvia clinca
2013-01-01
Abstract
La sentenza della Cassazione contribuisce a delineare il principio di assoluta indefettibilità del consenso del paziente al trattamento medico, anche nell’ipotesi in cui il paziente sia a sua volta medico. Il consenso del paziente, infatti, non può mai essere presunto ma deve sostanziarsi in un’effettiva manifestazione, conseguenziale a un’adeguata attività informativa. Il presente commento, partendo dalla rilevanza costituzionale del consenso informato, ripercorre gli snodi essenziali della sentenza, focalizzandosi in particolare sulla problematica dell’obbligo informativo, dei rimedi applicabili nel caso in cui esso sia violato e sul problema della ripartizione dell’onere della prova della mancata informazione. Si analizza infine il rapporto, cui pure fa riferimento la sentenza, tra diritto alla salute e diritto all’autodeterminazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.