La l. 09.01.2019 n. 3 (c.d. l. Spazzacorrotti) ha esteso ad alcuni reati contro la P.A. il regime differenziato di esecuzione penitenziaria, previsto dall’art. 4-bis ord. pen. Si tratta, secondo l’Autore, dell’estremo approdo di una tendenza politico criminale che assimila criminalità organizzata (di tipo mafioso) e criminalità amministrativa (in particolar modo, corruzione): fenomenologie da più punti di vista eterogenee. Nell’articolo si sviluppa un percorso critico per realizzare un sindacato di «razionalità forte» (art. 3 Cost.) sull’opzione sanzionatoria (art. 4-bis ord. pen.). Si rileva, al riguardo, il progressivo indebolimento di quella dimensione della ragionevolezza che consente la verifica circa il fondamento empirico-scientifico delle scelte di risposta al reato; tale dimensione risulta, in effetti, scalzata dal ricorso da parte della Corte costituzionale allo strumento della “delega di bilanciamento in concreto”. L’Autore ne prospetta tuttavia l’inconsistenza come soluzione per la radicale irrazionalità dell’assetto “esecutivo” risultante dalla l. Spazzacorrotti. La recente sentenza n. 32/2020 della Corte costituzionale rappresenta l’occasione per una rimeditazione radicale del concetto di «penalità», che consenta di declinare il giudizio di proporzionalità anche con riferimento alle componenti esecutive del trattamento sanzionatorio, ad esso sinora estranee. In questa prospettiva, si sostiene come una disciplina esecutiva manifestamente irragionevole (art. 3 Cost.) si traduce in una pena radicalmente sproporzionata rispetto alla «gravità» del reato.
Il nido del cuculo La tendenza ad assimilare criminalità amministrativa e criminalità organizzata
Giuseppe Di Vetta
2020-01-01
Abstract
La l. 09.01.2019 n. 3 (c.d. l. Spazzacorrotti) ha esteso ad alcuni reati contro la P.A. il regime differenziato di esecuzione penitenziaria, previsto dall’art. 4-bis ord. pen. Si tratta, secondo l’Autore, dell’estremo approdo di una tendenza politico criminale che assimila criminalità organizzata (di tipo mafioso) e criminalità amministrativa (in particolar modo, corruzione): fenomenologie da più punti di vista eterogenee. Nell’articolo si sviluppa un percorso critico per realizzare un sindacato di «razionalità forte» (art. 3 Cost.) sull’opzione sanzionatoria (art. 4-bis ord. pen.). Si rileva, al riguardo, il progressivo indebolimento di quella dimensione della ragionevolezza che consente la verifica circa il fondamento empirico-scientifico delle scelte di risposta al reato; tale dimensione risulta, in effetti, scalzata dal ricorso da parte della Corte costituzionale allo strumento della “delega di bilanciamento in concreto”. L’Autore ne prospetta tuttavia l’inconsistenza come soluzione per la radicale irrazionalità dell’assetto “esecutivo” risultante dalla l. Spazzacorrotti. La recente sentenza n. 32/2020 della Corte costituzionale rappresenta l’occasione per una rimeditazione radicale del concetto di «penalità», che consenta di declinare il giudizio di proporzionalità anche con riferimento alle componenti esecutive del trattamento sanzionatorio, ad esso sinora estranee. In questa prospettiva, si sostiene come una disciplina esecutiva manifestamente irragionevole (art. 3 Cost.) si traduce in una pena radicalmente sproporzionata rispetto alla «gravità» del reato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.