L’epidemia da COVID-19 ha imposto agli Stati l’introduzione di misure volte a contenere il diffondersi del virus e a contrastarne gli effetti. Tali misure sono difficilmente compatibili col pieno godimento dei diritti individuali, che andranno invece compressi nel tentativo di preservare la salute pubblica. Il presente contributo intende fornire una rapida rassegna delle tipologie di restrizioni ai diritti che gli Stati possono legittimamente realizzare in situazioni emergenziali come quella in parola. In particolare, si illustrerà il funzionamento delle clausole di limitazione ordinarie, utili a bilanciare, in situazione di normalità, i diritti individuali con gli interessi collettivi o i diritti degli altri consociati. Si passerà poi a descrivere la possibilità, prevista dalla Convenzione europea per i diritti umani e da altri trattati internazionali, di far fronte a gravi situazioni emergenziali derogando ai trattati stessi, procedura che consente l’adozione di misure maggiormente incisive, ma lesive, in assenza di deroga, del dettato convenzionale. Verrà infine brevemente commentato il diverso approccio degli Stati rispetto al ricorso alla deroga per giustificare l’adozione di misure ritenute necessarie a frenare la pandemia. Pur ricorrendo a misure del tutto analoghe, alcuni governi hanno derogato ai trattati, mentre altri non hanno ritenuto di compiere tale passo. Il contributo intende offrire possibili chiavi di lettura che spieghino contegni tanto diversi rispetto alla medesima fattispecie emergenziale.
Misure di contrasto al COVID-19 e diritti umani: una valutazione alla luce dei parametri della Convenzione europea per i diritti umani
Emanuele Sommario
2021-01-01
Abstract
L’epidemia da COVID-19 ha imposto agli Stati l’introduzione di misure volte a contenere il diffondersi del virus e a contrastarne gli effetti. Tali misure sono difficilmente compatibili col pieno godimento dei diritti individuali, che andranno invece compressi nel tentativo di preservare la salute pubblica. Il presente contributo intende fornire una rapida rassegna delle tipologie di restrizioni ai diritti che gli Stati possono legittimamente realizzare in situazioni emergenziali come quella in parola. In particolare, si illustrerà il funzionamento delle clausole di limitazione ordinarie, utili a bilanciare, in situazione di normalità, i diritti individuali con gli interessi collettivi o i diritti degli altri consociati. Si passerà poi a descrivere la possibilità, prevista dalla Convenzione europea per i diritti umani e da altri trattati internazionali, di far fronte a gravi situazioni emergenziali derogando ai trattati stessi, procedura che consente l’adozione di misure maggiormente incisive, ma lesive, in assenza di deroga, del dettato convenzionale. Verrà infine brevemente commentato il diverso approccio degli Stati rispetto al ricorso alla deroga per giustificare l’adozione di misure ritenute necessarie a frenare la pandemia. Pur ricorrendo a misure del tutto analoghe, alcuni governi hanno derogato ai trattati, mentre altri non hanno ritenuto di compiere tale passo. Il contributo intende offrire possibili chiavi di lettura che spieghino contegni tanto diversi rispetto alla medesima fattispecie emergenziale.File | Dimensione | Formato | |
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Gioffredi-Lorubbio-Pisano (a cura di)_Diritti umani in crisi_Emergenze_Disuguaglianze_Esclusioni.pdf
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