L’epidemia da COVID-19 ha imposto agli Stati l’introduzione di misure volte a contenere il diffondersi della malattia e a contrastarne gli effetti. Alcune di tali misure cozzano col pieno godimento dei diritti individuali, sacrificati per preservare la salute pubblica. Il presente contributo intende fornire una rapida rassegna delle tipologie di restrizioni ai diritti che gli Stati possono legittimamente invocare in situazioni emergenziali come quella in parola. In particolare, si illustrerà il funzionamento delle clausole di limitazione ordinarie, utili a bilanciare, in situazione di normalità, i diritti individuali con gli interessi collettivi o i diritti degli altri consociati. Si passerà poi a descrivere la possibilità, prevista dalla Convenzione europea per i diritti umani e da altri importanti trattati internazionali, di far fronte a gravi situazioni emergenziali derogando ai trattati stessi, procedura che consente l’adozione di misure di contrasto maggiormente incisive, ma lesive, in assenza di deroga, del dettato convenzionale. Verrà infine brevemente esaminato il differente approccio degli Stati rispetto al ricorso alla misura della deroga per giustificare misure utili a frenare la pandemia. Pur ricorrendo a provvedimenti assai simili, alcuni governi hanno derogato ai trattati, mentre altri non hanno ritenuto di compiere tale passo. Il contributo intende offrire possibili chiavi di lettura che spieghino contegni tanto diversi rispetto alla medesima situazione emergenziale.

Le restrizioni ordinarie e straordinarie ai diritti umani adottate per far fronte al COVID-19 e la loro legittimità alla luce dei parametri della CEDU

Emanuele Sommario
2021-01-01

Abstract

L’epidemia da COVID-19 ha imposto agli Stati l’introduzione di misure volte a contenere il diffondersi della malattia e a contrastarne gli effetti. Alcune di tali misure cozzano col pieno godimento dei diritti individuali, sacrificati per preservare la salute pubblica. Il presente contributo intende fornire una rapida rassegna delle tipologie di restrizioni ai diritti che gli Stati possono legittimamente invocare in situazioni emergenziali come quella in parola. In particolare, si illustrerà il funzionamento delle clausole di limitazione ordinarie, utili a bilanciare, in situazione di normalità, i diritti individuali con gli interessi collettivi o i diritti degli altri consociati. Si passerà poi a descrivere la possibilità, prevista dalla Convenzione europea per i diritti umani e da altri importanti trattati internazionali, di far fronte a gravi situazioni emergenziali derogando ai trattati stessi, procedura che consente l’adozione di misure di contrasto maggiormente incisive, ma lesive, in assenza di deroga, del dettato convenzionale. Verrà infine brevemente esaminato il differente approccio degli Stati rispetto al ricorso alla misura della deroga per giustificare misure utili a frenare la pandemia. Pur ricorrendo a provvedimenti assai simili, alcuni governi hanno derogato ai trattati, mentre altri non hanno ritenuto di compiere tale passo. Il contributo intende offrire possibili chiavi di lettura che spieghino contegni tanto diversi rispetto alla medesima situazione emergenziale.
2021
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