Con l’ordinanza in commento, la Cassazione stabilisce il principio per cui, nel caso di una piattaforma web preordinata all’elaborazione di profili reputazionali, la validità del consenso al trattamento dei dati personali è subordinata alla conoscibilità, da parte dell’interessato, dello schema esecutivo dell’algoritmo sotteso e dei suoi elementi costitutivi. Dopo aver valutato il possibile ruolo del principio in esame nell’economia della disciplina del GDPR in tema di trattamenti automatici, il presente contributo argomenta che tale principio è, in effetti, suscettibile di applicarsi a tutti i trattamenti di dati a base algoritmica, imponendo al titolare di garantire, per la validità del consenso dell’interessato, non una generica trasparenza dell’algoritmo, ma più esattamente una sua spiegabilità e intellegibilità da parte dell’interessato. Infine, vengono evocati i limiti del suddetto principio in relazione ai sistemi, sempre più diffusi, di Intelligenza Artificiale, anche alla luce della Proposta di Regolamento formulata in proposito dalla Commissione europea.

Rating reputazionale, trasparenza dell’algoritmo e validità del consenso al trattamento dei dati personali

Andrea Parziale
2021-01-01

Abstract

Con l’ordinanza in commento, la Cassazione stabilisce il principio per cui, nel caso di una piattaforma web preordinata all’elaborazione di profili reputazionali, la validità del consenso al trattamento dei dati personali è subordinata alla conoscibilità, da parte dell’interessato, dello schema esecutivo dell’algoritmo sotteso e dei suoi elementi costitutivi. Dopo aver valutato il possibile ruolo del principio in esame nell’economia della disciplina del GDPR in tema di trattamenti automatici, il presente contributo argomenta che tale principio è, in effetti, suscettibile di applicarsi a tutti i trattamenti di dati a base algoritmica, imponendo al titolare di garantire, per la validità del consenso dell’interessato, non una generica trasparenza dell’algoritmo, ma più esattamente una sua spiegabilità e intellegibilità da parte dell’interessato. Infine, vengono evocati i limiti del suddetto principio in relazione ai sistemi, sempre più diffusi, di Intelligenza Artificiale, anche alla luce della Proposta di Regolamento formulata in proposito dalla Commissione europea.
2021
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