Dopo una breve ricognizione dell’evoluzione della disciplina del clinical risk management, l’articolo descrive i principi stabiliti in materia dalla l. n. 24/2017, ponendoli in relazione con gli indirizzi giurisprudenziali prevalenti in materia di responsabilità civile dei professionisti e delle strutture sanitarie per carenze organizzative. La tenuta dell’assetto normativo e giurisprudenziale così ricostruito viene, quindi, valutata alla luce della straordinaria pressione esercitata dall’epidemia da Covid-19 sulle strutture sanitarie pubbliche e private in Italia, con particolare riguardo ai temi delle infezioni nosocomiali e della dilazione di interventi per altre patologie. Se i principi legali e giurisprudenziali in tema di responsabilità organizzativa sembrano sufficientemente flessibili per tener conto delle specificità dei singoli casi, la necessità di prevenire i costi di gestione di un contenzioso sanitario potenzialmente dirompente giustifica gli appelli dottrinali all’istituzione di un fondo d’indennizzo per i danneggiati da Covid-19. Viene altresì ritenuto opportuno, peraltro, che un simile fondo abbia una facoltà di rivalsa verso i responsabili, laddove siano riscontrabili gravi carenze gestionali. Il contributo si conclude con un invito a ulteriori riflessioni sul rischio di un significativo contenzioso civile nei confronti dello Stato e delle Regioni.
Rischio clinico e responsabilità civile del personale sanitario e della struttura per difetto di organizzazione
Andrea Parziale
2020-01-01
Abstract
Dopo una breve ricognizione dell’evoluzione della disciplina del clinical risk management, l’articolo descrive i principi stabiliti in materia dalla l. n. 24/2017, ponendoli in relazione con gli indirizzi giurisprudenziali prevalenti in materia di responsabilità civile dei professionisti e delle strutture sanitarie per carenze organizzative. La tenuta dell’assetto normativo e giurisprudenziale così ricostruito viene, quindi, valutata alla luce della straordinaria pressione esercitata dall’epidemia da Covid-19 sulle strutture sanitarie pubbliche e private in Italia, con particolare riguardo ai temi delle infezioni nosocomiali e della dilazione di interventi per altre patologie. Se i principi legali e giurisprudenziali in tema di responsabilità organizzativa sembrano sufficientemente flessibili per tener conto delle specificità dei singoli casi, la necessità di prevenire i costi di gestione di un contenzioso sanitario potenzialmente dirompente giustifica gli appelli dottrinali all’istituzione di un fondo d’indennizzo per i danneggiati da Covid-19. Viene altresì ritenuto opportuno, peraltro, che un simile fondo abbia una facoltà di rivalsa verso i responsabili, laddove siano riscontrabili gravi carenze gestionali. Il contributo si conclude con un invito a ulteriori riflessioni sul rischio di un significativo contenzioso civile nei confronti dello Stato e delle Regioni.File | Dimensione | Formato | |
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