Il contributo si pone l’obiettivo di valutare, allo stato attuale e de iure condendo, l’efficacia preventiva dei sistemi tecnologici di IA sulla commissione dei reati; dopo aver operato un parallelismo di carattere storico con il pensiero di fine ’ 800 del Lombroso e con alcuni teorici delle neuroscienze, e dopo aver richiamato le caratteristiche e i limiti dei risk assessment tools nordamericani (in particolare del c.d. C.O.M.P.A.S. e del P.S.A.), l’elaborato si sofferma sul fenomeno della digital criminal compliance in tema di responsabilità degli enti quale volano per apportare un benefi cio al funzionamento dei M.O.G. (mediante anche la possibile introduzione di misure premiali) e, quindi, alla prevenzione di episodi criminosi anche al di fuori della realtà d’impresa. Tuttavia, specialmente alla luce del contenuto del Reg. UE n. 1869/2024 (c.d. A.I. Act che mantiene un modello “antropocentrico”) e del disegno di legge n. 1146/2024, occorre ponderare attentamente, alla luce degli istituti e dei principi “classici” penalistici, il crinale di responsabilità penale, specialmente colposa, del c .d. “fornitore” del sistema di IA (in particolare di “ machine learning ”) volto a monitorare l’adeguatezza del M.O.G. stesso.
La tecnologia nel sistema penale: dalla giustizia predittiva alle problematiche sull'utilizzo della "IA" per prevenire episodi criminosi
Luigi Fimiani
2024-01-01
Abstract
Il contributo si pone l’obiettivo di valutare, allo stato attuale e de iure condendo, l’efficacia preventiva dei sistemi tecnologici di IA sulla commissione dei reati; dopo aver operato un parallelismo di carattere storico con il pensiero di fine ’ 800 del Lombroso e con alcuni teorici delle neuroscienze, e dopo aver richiamato le caratteristiche e i limiti dei risk assessment tools nordamericani (in particolare del c.d. C.O.M.P.A.S. e del P.S.A.), l’elaborato si sofferma sul fenomeno della digital criminal compliance in tema di responsabilità degli enti quale volano per apportare un benefi cio al funzionamento dei M.O.G. (mediante anche la possibile introduzione di misure premiali) e, quindi, alla prevenzione di episodi criminosi anche al di fuori della realtà d’impresa. Tuttavia, specialmente alla luce del contenuto del Reg. UE n. 1869/2024 (c.d. A.I. Act che mantiene un modello “antropocentrico”) e del disegno di legge n. 1146/2024, occorre ponderare attentamente, alla luce degli istituti e dei principi “classici” penalistici, il crinale di responsabilità penale, specialmente colposa, del c .d. “fornitore” del sistema di IA (in particolare di “ machine learning ”) volto a monitorare l’adeguatezza del M.O.G. stesso.| File | Dimensione | Formato | |
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